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Con l’ordinanza n. 18431/2026, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che le quote di ammortamento relative a beni concessi in comodato a clienti, agenti o terzi sono fiscalmente deducibili in capo all’impresa proprietaria. La pronuncia supera l’orientamento restrittivo precedente e amplia il concetto di strumentalità fiscale ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUIR, con immediata rilevanza operativa per le società di capitali che effettuano investimenti significativi in beni strumentali destinati all’uso da parte di soggetti terzi.

LA NORMA IN SINTESI

→ La strumentalità fiscale ex art. 102 TUIR non richiede l’utilizzo fisico del bene nei locali dell’impresa proprietaria, ma la sua capacità concreta di contribuire alla produzione del reddito d’impresa, anche in modo indiretto.

→ La deducibilità è riconosciuta ogniqualvolta il bene concesso in comodato sia finalizzato al consolidamento dei rapporti commerciali e all’incremento delle vendite, qualificandosi come costo pienamente inerente all’attività d’impresa.

→ Sono richiesti due requisiti cumulativi: l’inerenza del costo, intesa come concorso del bene al perseguimento delle finalità economiche del comodante, e la strumentalità del bene, anche indiretta, rispetto all’attività d’impresa.

→ Il coefficiente di ammortamento applicabile è quello del gruppo di attività del comodatario, non del comodante, in coerenza con la rappresentazione realistica del deterioramento fisico del bene.

QUADRO NORMATIVO

Il riferimento normativo è l’art. 102, comma 1, TUIR. La prassi amministrativa aveva già riconosciuto la deducibilità in specifici contesti: la Circolare AdE n. 90/E del 2001 la ammetteva in caso di esternalizzazione produttiva; la Risoluzione n. 196/E del 2008 ha esteso il principio a tutti i casi in cui il comodante riceva un vantaggio economico, anche indiretto; la Risoluzione n. 133/E del 2010 ha fissato il criterio del coefficiente del comodatario. La norma di comportamento AIDC n. 213 del 26 maggio 2021 ha confermato l’orientamento favorevole in presenza dei requisiti di inerenza e strumentalità indiretta. La sentenza del 2026 consolida e amplia questo quadro interpretativo.

NOTE

L’ordinanza n. 18431/2026 è di recentissima pubblicazione. Si raccomanda di acquisire il testo integrale per una valutazione puntuale della fattispecie concreta, verificando la piena corrispondenza tra il caso oggetto del giudizio e la specifica situazione aziendale. In caso di risoluzione anticipata o cessazione del contratto di comodato, la quota di ammortamento deducibile va ragguagliata ai giorni intercorrenti tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di risoluzione, qualora il bene non venga immediatamente reimpiegato.

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