La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 35–41, L. 199/2025) ha riproposto il regime di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, con scadenza perentoria al 30 settembre 2026. Le operazioni non perfezionate entro tale termine non potranno in alcun caso accedere all’agevolazione. In prossimità della chiusura del termine, la prassi specializzata segnala due profili di attenzione che richiedono un’analisi preventiva accurata: il trattamento differenziato tra usufruttuario e nudo proprietario e il rischio di contestazione per abuso del diritto.
LA NORMA IN SINTESI
→ Soggetti ammessi: possono procedere all’assegnazione le società di persone (SNC, SAS) e le società di capitali (SRL, SPA, SAPA). I soci assegnatari devono risultare iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2025, oppure entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in forza di un titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
→ Beni agevolabili: il regime si applica esclusivamente agli immobili non strumentali per destinazione (immobili-merce, immobili-patrimonio, immobili concessi in locazione o comodato) e ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività d’impresa. La qualificazione del bene va verificata al momento dell’assegnazione.
→ Imposta sostitutiva: l’aliquota è pari all’8% per le società ordinarie e al 10,5% per le società di comodo. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene (o il valore catastale per gli immobili, se opzionato) e il costo fiscalmente riconosciuto.
→ Effetti in capo al socio: non si applicano le disposizioni ordinarie in materia di dividendi (art. 47 TUIR). Il valore normale dei beni ricevuti, al netto degli eventuali debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
INQUADRAMENTO
Due profili critici emergono con particolare rilievo. Nelle strutture in cui il bene è gravato da usufrutto, gli effetti fiscali dell’assegnazione non sono simmetrici tra usufruttuario e nudo proprietario e richiedono una valutazione separata dei diritti reali coinvolti. Sul fronte dell’abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000), le operazioni prive di sostanza economica autonoma o motivate esclusivamente dal vantaggio fiscale restano esposte a contestazione, nonostante la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate. È pertanto essenziale documentare con rigore le ragioni economiche e organizzative sottostanti all’operazione.
NOTE
Il termine del 30 settembre 2026 riguarda il perfezionamento dell’operazione nella sua interezza: delibera assembleare e, per gli immobili, stipula dell’atto notarile. L’agevolazione opera unicamente quando si realizza la fuoriuscita integrale del bene dal patrimonio sociale; i singoli diritti reali considerati isolatamente non rientrano tra i beni agevolabili secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
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