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Il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, interviene sull’art. 84 del TUIR con una norma di interpretazione autentica che estende le limitazioni al riporto delle perdite fiscali pregresse ai casi di cambio di controllo indiretto. La nuova disposizione equipara il trasferimento di una holding o sub-holding al trasferimento diretto della società portatrice delle perdite, con effetti potenzialmente retroattivi derivanti dalla qualificazione prescelta dal legislatore.

LA NORMA IN SINTESI

→ La limitazione al riporto delle perdite scatta al ricorrere congiunto di due condizioni: il trasferimento a terzi della maggioranza dei diritti di voto e la modifica dell’attività principale nei due esercizi anteriori o successivi al trasferimento.

→ La nuova norma stabilisce che il trasferimento si considera realizzato anche quando l’operazione riguarda una società che detiene il controllo della società portatrice delle perdite, richiamando la nozione civilistica di controllo ex art. 2359 c.c.

→ Vengono così equiparate tre fattispecie: il trasferimento diretto della società in perdita, il trasferimento della holding che la controlla direttamente e il trasferimento di una sub-holding che esercita il controllo indiretto.

→ La limitazione si applica anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili e alle eccedenze ACE oggetto di riporto in avanti, non soltanto alle perdite fiscali in senso stretto.

INQUADRAMENTO

Il principio del cambio di controllo indiretto era già stato affermato in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte n. 39 del 20 gennaio 2022 e n. 214 del 22 aprile 2022. Il decreto correttivo cristallizza in legge tale orientamento amministrativo, rimuovendo l’incertezza applicativa ma rafforzando la portata retroattiva attraverso lo strumento dell’interpretazione autentica. Rimane percorribile la strada dell’interpello disapplicativo ex art. 11, L. n. 212/2000: il contribuente può dimostrare l’assenza di compensazione intersoggettiva indebita, come confermato dalla norma di comportamento AIDC n. 237/2026.

NOTE

In sede di due diligence fiscale, la verifica dovrà ora includere la ricostruzione dell’intera catena partecipativa, la storia dei trasferimenti intervenuti ai livelli superiori negli ultimi quattro esercizi e il calcolo del limite quantitativo sul patrimonio netto ex art. 84, comma 3-ter, TUIR. Le società che avevano strutturato operazioni facendo affidamento su una lettura più restrittiva della norma potrebbero trovarsi esposte a contestazioni retroattive, profilo destinato a generare significativo contenzioso.

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